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#restiamoacasa??

Confermiamo l’invito all’Aperi-FinTech per Lunedì 16 Marzo dalle 18:30. L’evento si terrà in streaming live e la partecipazione è gratuita, ma occorre inviare una mail a ?cetif@unicatt.it per ricevere l’accesso alla room virtuale.
Con la partecipazione di Roberto Galati, Country Manager Italy & Spain di Afone Participations che parlerà di #Innovation on #Digital #Payments. Vi aspettiamo!

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In questo periodo abbiamo ricevuto molte domande da parte vostra in merito a diverse tematiche connesse alla emergenza creata dal coronavirus Covid-19.

Per dare risposta alle domande più frequenti, abbiamo interpellato LegalBlink, il punto di riferimento legale dell’e-commerce in Italia e partner di Afone Paiement.

Le tematiche qui descritte e le soluzione proposte dal Team di legali di LegalBlink coinvolgono sia il business online sia l’operatività offline (il negozio fisico o l’azienda). Questo perché le problematicità connesse al coronavirus hanno coinvolto non solamente la vendita attraverso internet, ma hanno comportamento dubbi in merito anche a come comportarsi nel negozio fisico o in azienda, qualora il business non sia esclusivamente online.

Ovviamente non si può prescindere dal caso concreto e quindi vi invitiamo a contattare LegalBlink per qualsiasi eventuale richiesta di chiarimenti o necessità. I legali sono a vostra disposizione per superare insieme questo momento difficile.

Vi invitiamo anche a seguire la pagine Facebook o LinkedIn di LegalBlink per ricevere aggiornamenti legali sui temi legati al coronavirus.

 

Sospensione o allungamento dei prestiti

ABI e svariate Associazioni di impresa hanno comunicato di aver esteso la “moratoria” per la sospensione dei mutui accesi fino al 31 gennaio 2020. ?La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno ed è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui).

Per le richieste di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.

Per il credito a breve termine, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari a 270 giorni.

Quanto sopra è riferito a un accordo stipulato tra ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti).

Per favorire la realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie sono impegnate a promuovere, presso le competenti Autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le misure di tolleranza, necessaria in una situazione emergenziale, come quella attuale.

Ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso.

 

Gli eventi annullati e posticipati a causa del coronavirus

Molti siti ecommerce hanno ricevuto comunicazioni di differimento (in alcuni casi a data da destinarsi) di eventi ai quali dovevano partecipare come espositori. In molti casi è stato già pagato un acconto e non si ha interesse a partecipare all’evento nel nuovo periodo eventualmente comunicato.

La società organizzatrice dell’evento è impossibilita ad eseguire la propria prestazione a causa dell’emergenza coronavirus. D’altra parte, il sito di commercio elettronico non ha interesse a ricevere una prestazione (la partecipazione all’evento) in un periodo non più interessante.

In questo scenario è ipotizzabile l’applicazione dell’articolo 1463 c.c., il quale prevede che:

nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (l’organizzatore dell’evento) non può richiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta.

Ciò implica che il contratto con la società organizzatrice dell’evento potrebbe essere sciolto per “impossibilità sopravvenuta” e il titolare dell’e-commerce avrebbe titolo per richiedere la somma pagata come acconto. Inoltre, il merchant potrebbe essere non più tenuto a pagare quanto contrattualmente pattuito per un evento che non si è tenuto nella data originariamente prevista.

E’ in ogni caso necessario visionare il contratto sottoscritto con l’organizzatore dell’evento per verificare la presenza di clausole che dispongano deroghe rispetto a quanto previsto dal codice civile.

Infatti, potrebbe essere stata inserita una clausola che preveda in ogni caso la perdita dell’acconto per spostamenti dell’evento per causa di forza maggiore.

 

La rinegoziazione dei termini contrattuali

Le attività “chiuse”

Per le attività offline che devono rimanere chiuse al pubblico a causa del coronavirus (es.: negozi di vestiti, parrucchiere) è astrattamente possibile invocare (i) la parziale impossibilità sopravvenuta oppure la (ii) l’eccessiva onerosità sopravvenuta.

Questi due importanti concetti giuridici potrebbero essere invocati per rinegoziare ad esempio il canone di locazione dello shop fisico con riferimento ai giorni di chiusura forzata dell’attività.

Oppure potrebbero essere applicati per richiedere la sospensione del pagamento dei canoni.

In entrami i casi, senza pagamento degli interessi di mora.

Sul punto, è bene ricordare che ogni contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

La “buona fede” non rappresenta solamente un principio etico, bensì un vero e proprio obbligo contrattuale che grava sulle parti.

Ebbene, potrebbe violare questo principio il proprietario dell’immobile che dovesse insistere per il pagamento dei canoni per il periodo temporale in cui il negozio fisico è stato chiuso per disposizione normativa.

Le attività “aperte”

I siti di commercio elettronico sono una delle attività che possono rimanere aperte.

In questo caso la rinegoziazione di termini contrattuali è possibile a condizione che il titolare dell’e-commerce dimostri una riduzione del fatturatoche renda oggettivamente impossibile pagare la somma al proprio creditore.

 

La privacy dei dipendenti, fornitori e visitatori

Posso raccogliere le informazioni sui movimenti, temperatura o patologie dei miei dipendenti, visitatori o fornitori?

Nella maggior parte dei casi non è necessario raccogliere queste informazioni e la raccolta di questi dati potrebbe violare il principio di minimizzazione del trattamento di dati personali (in forza del quale i dati personali devono essere trattati esclusivamente per la finalità per cui sono stati raccolti)

Posso far firmare una autocertificazione che attesti il buono stato di salute del dipendente?

Molti imprenditori vorrebbero far firmare una specie di “autocertificazione” di buona salute al dipendente, nel quale quest’ultimo attesti di non aver contratto il coronavirus e l’assenza di rischi di contagio.

A parte il fatto che una simile autocertificazione non potrebbe mai assumere a “prova” dell’assenza di rischi per l’impresa e per gli altri lavoratori, la raccolta dei dati personali inseriti nel documento non sarebbe giustificabile ai sensi del GDPR e potrebbe portare a un rischio di discriminazione a danno dell’imprenditore.

Alle medesime conclusioni si giunge se l’autocertificazione viene fatta sottoscrivere a fornitori o a visitatori dello shop fisico.

Posso controllare se il dipendente lavora da casa?

Molti titolari di siti di commercio elettronico temono che i propri lavoratori siano tentati di uscire di casa per scopi estranei all’attività lavorativa. In buona sostanza, non si fidano.

Da qui la “tentazione” di monitorare gli spostamenti del lavoratore, magari a mezzo di agenzie di investigazioni.

Ebbene, giova ricordare che nemmeno le agenzie di investigazioni private possono monitorare gli spostamenti degli individui e che questo compito è demandato in via esclusiva allo Stato.

Pertanto, l’unico modo per appurare se un lavoratore è effettivamente a casa e sta lavorando è il solito: vedere il risultato prodotto e cercare di rapportarsi il più possibile con lui tramite gli strumenti a disposizione (Zoom, Skype, call etc).

Quali accorgimenti posso applicare nel rispetto della privacy?

L’imprenditore può attuare diversi strumenti per proteggere la propria attività e la salute dei dipendenti.

Innanzitutto è possibile posizionare un cartello all’ingresso e inviare una comunicazione a clienti o fornitori indicando che se sono stati a contatto con persone a rischio o hanno sintomi legati al Covid-19 non possono accedere in azienda.

E’ possibile inoltre mettere dei termometri all’ingresso dell’azienda. In questo modo chiunque può misurarsi la febbre senza essere visti da terzi.

Qualora si venga a conoscenza che un proprio dipendente è stato contagiato dal virus è possibile comunicare questa circostanza alla competente ATS (le vecchie ASL), oppure chiamare il 112.

In questa ipotesi non è possibile comunicare il nome del dipendente. E’ invece possibile fornire informazioni in merito alle persone con le quali il dipendente contagiato è stato in contatto. Sarà poi il dipendente stesso a mettersi in contatto con il proprio medico di famiglia per i rilievi del caso.

 

Esistono norme comportamentali condivise da rispettare in azienda fino a quando dura l’emergenza Covid-19?

Su questo punto vi segnaliamo una importante novità.

Infatti, in data 14 marzo è stato emesso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“.

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute.

 

Iniziative di Solidarietà Digitale

Ne sono state intraprese molte. Come già segnalato sulle nostre pagine Facebook e LinkedIn, vi segnaliamo la congiunta iniziativa del Ministero per l’innovazione tecnologica e dell’Agenzia per l’Italia Digitale che ha previsto importanti agevolazioni per le imprese colpite dal coronavirus.

A livello europeo, la Commissione europea ha annunciato un bando da 164 milioni di euro per startup e pmi innovative che hanno soluzioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus.